RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 180

In vigore dal 3 giu 1924
Quando un agente di cui all' sia dal Tribunale nominato sequestratario, o altrimenti eletto amministratore giudiziario di beni, in esproprio di debitori dello Stato, deve informare, prima di assumere tali funzioni, il capo dell'amministrazione da cui dipende, e tenere una distinta contabilità sottoposta pur essa alla vigilanza dell'amministrazione anzidetta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-180

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Art. 180 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo