RegolamentoTitolo VCapo I

Art. 186

In vigore dal 3 giu 1924
Gli agenti della riscossione delle entrate e gli uffici postali che sono fuori del capoluogo della provincia, pagano, nei limiti dei fondi di cui dispongono, i titoli di spesa che sono assegnati pel pagamento sulle loro casse dalle delegazioni del tesoro, fermo il disposto dell'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-23;827#art-r-186

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Art. 186 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo