Art. 6
In vigore dal 9 set 1924
Un regolamento speciale, proposto dal Consiglio d'amministrazione e approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà, il funzionamento dell'istituto, determinerà la misura dello stipendio iniziale al personale e degli aumenti successivi, nonché le disposizioni riguardanti la conferma ed il trattamento di quiescenza e le norme disciplinari.
È ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio d'amministrazione contro il direttore.
Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto per il parere alla Sezione 1ª del Consiglio superiore dell'istruzione agraria, industriale e commerciale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-22;1261#art-6