Art. 4

In vigore dal 9 set 1924
L'organico dell'istituto è costituito dal direttore, da nominarsi giusta quanto dispone l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, e dal personale scientifico, tecnico inferiore, amministrativo e di servizio, nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-22;1261#art-4

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