Art. 3

In vigore dal 9 set 1924
Al mantenimento dell'istituto contribuiscono annualmente; lo Stato con L. 30,000 inscritte sul Cap. 53 (allegato n. 3, numero d'ordine 5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1923-24 e sul capitolo corrispondente per gli esercizi avvenire; la provincia di Udine con L. 15,000; la provincia di Trieste con L. 5000; il comune di Gorizia con L. 6000; la Camera di commercio e industria di Gorizia con L. 4000. A sede dell'istituto sono assegnati, in comune con la cattedra ambulante di agricoltura, i locali e terreni già destinati alla Scuola agraria provinciale di Gorizia. Lo Stato concorre, inoltre, con il contributo straordinario di L. 75,000 nelle spese di sistemazione e arredamento dell'istituto, da prelevarsi dal Cap. 253 del bilancio del già Ministero di agricoltura per l'esercizio 1923-924. Il materiale ed i fondi già destinati al funzionamento dell'istituto del cessato regime sono invertiti a favore del nuovo ente creato in virtù del presente decreto.
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