Art. 2

In vigore dal 9 set 1924
L'istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto del rappresentante del Governo, di uno per ciascuna delle provincie di Udine e di Trieste, del comune di Gorizia e della Camera di commercio e industria di Gorizia, nonché d'uno per ciascuno degli enti che contribuiscano con un'assegnazione annua continuativa non inferiore a L. 5000. Il direttore dell'istituto è membro di diritto del Consiglio con le funzioni di segretario. Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente, che dura in ufficio due anni e può essere confermato. I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati. I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-22;1261#art-2

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