Art. 1
In vigore dal 14 ott 1923
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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I comuni di Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino sono riuniti nell'unico comune di Milano.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-02;1912#art-1