Art. 2
In vigore dal 14 ott 1923
Entro il 1° novembre 1923 i Consigli comunali stabiliranno di comune accordo le condizioni dell'unione, anche in deroga all'articolo 118 (comica ultimo) della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148.
Per tale adempimento sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano stati incaricati dell'amministrazione di detti Comuni.
In difetto delle deliberazioni di cui sopra, o in caso di dissenso, si provvederà, con decreto del Ministro dell'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-02;1912#art-2