Art. 3
In vigore dal 14 ott 1923
Fino alla rinnovazione generale ordinaria del Consiglio comunale di Milano, faranno parte del Consiglio medesimo i sindaci dei Comuni indicati nell'articolo primo, e, fra essi, saranno eletti un assessore effettivo ed uno supplente, che verranno aggregati alla Giunta municipale. Per i Comuni retti da Commissari, la designazione del rappresentante, che dovrà far parte del Consiglio comunale, sarà fatta con Regio decreto fra gli eleggibili a consigliere di ciascun Comune.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 2 settembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 51. - Granata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-02;1912#art-3