Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 ott 1923
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601; Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: . I comuni di Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla-Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino sono riuniti nell'unico comune di Milano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-02;1912#art-1