Art. 5
In vigore dal 20 set 1922
Tutti i proventi di qualunque specie ricavabili a termini dell'articolo 15 del testo unico 22 marzo 1900, numero 195, andranno a profitto del bilancio dell'Ente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-25;1190#art-5