Art. 3
In vigore dal 20 set 1922
II rappresentante della Provincia e dei Comuni, potra essere scelto anche all'infuori dei componenti il Consiglio provinciale e comunale.
Il Ministro dei lavori pubblici prescriverà il termine entro il quale dovrà procedersi dalla Provincia o dai Comuni alla designazione del loro rappresentante provvedendo direttamente alla nomina quando non sia stata fatta nel tempo stabilito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-25;1190#art-3