Art. 1

In vigore dal 20 set 1922
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l' della legge 20 agosto 1921, n. 1177, ed il relativo regolamento approvato con Nostro decreto del 22 dicembre 1921, n. 2046; Vista la domanda 22 marzo 1922 presentata dai signori Giuseppe Pavoncelli o Francesco Saverio Chianese intesa ad ottenere la costituzione di un Consorzio di bonifica di 1ª categoria del territorio di Castelvolturno, ricadente nel bacino inferiore del Volturno in provincia di Caserta; Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri segretari di Stato per l'agricoltura e per il lavoro e la previdenza sociale; Abbiamo decretato e decretiamo: È istituito un Ente autonomo con sede in Caserta per l'esecuzione della bonifica del bacino inferiore del Volturno in provincia di Caserta, la cui delimitazione territoriale risalta dal tipo firmato, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti, salve le variazioni che potranno essere apportato dopo la compilazione del piano di massima dello opere. Oltre alle opere di bonifica idraulica del comprensorio, l'Ente dovrà provvedere alle sistemazioni idraulico-forestali connesse al bonificamento, anche se non ricadenti nel comprensorio dell'Ente, e, in luogo dei Comuni e della Provincia, anche alla viabilità ordinaria, in quanto è necessaria per la messa in valore del territorio da bonificare. Spetterà puro all'Ente dì eseguire le opere occorrenti alla provvista di acqua potabile nei limiti del proprio territorio, nonché quelle di miglioramento agrario, di irrigazione o di difesa antimalarica della zona bonificata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-25;1190#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo