Art. 7
In vigore dal 20 set 1922
Restano escluse dalla competenza dell'Ente le opere affidate al Consorzio per la bonifica della 1ª zona della Campagna Vicana e quelle ricadenti nel territorio attiguo al detto Consorzio fino alla strada d'Ischitella, che potrà essere aggregata al Consorzio stesso.
Qualora si costituisca regolarmente il Consorzio i proprietari interessati per cui hanno avanzata domanda i signori Giuseppe Pavoncelli e Francesco Saverio Chianese, e il Consorzio medesimo chieda di provvedere alle opere di bonifica idraulica del relativo comprensorio, l'Ente speciale dorrà concederne l'esecuzione al Consorzio, salvo il giudizio insindacabile dell'autorità amministrativa sul merito tecnico e finanziario dei progetti esibiti, per la cui approvazione rimarranno applicabili le disposizioni dell'art. 14 del regolamento 22 dicembre 1921, n. 2016.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-25;1190#art-7