Art. 8

In vigore dal 13 ago 1922
In caso di scioglimento dell'Istituto, le attività esistenti saranno devolute ad opere di beneficenza, aventi, possibilmente, scopo affine a quello dell'Istituto disciolto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 luglio 1922. VITTORIO EMANUELE. BERTINI. Visto, il guardasigilli: LUIGI ROSSI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-02;1023#art-8

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