Art. 4

In vigore dal 13 ago 1922
Lo Stato concorre al mantenimento dell'Istituto con l'annuo contributo di L. 15.000, di cui L. 5000 già stanziate a favore del capitolo 53 (allegato 3, n. 48) dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio 1922-923 e successivi, e L. 10.000 da prelevarsi dalla somma stanziata sul capitolo stesso quale fondo a disposizione per nuove assegnazioni; il comune di Firenze con annue L. 2000.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-02;1023#art-4

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