Art. 5

In vigore dal 13 ago 1922
L'organico dell'Istituto è costituito dalla direttrice, che viene nominata dal Consiglio direttivo ed in seguito ad approvazione del Ministero per l'agricoltura, e dall'altro personale nominato dal Consiglio su proposta della direttrice. Le Condizioni di assunzione ed il trattamento del personale saranno determinate dal regolamento di cui all' del presente decreto. È ammesso il ricorso al Ministero per l'agricoltura avverso i provvedimenti deliberati dal Consiglio direttivo contro la direttrice.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-02;1023#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo