Art. 3
In vigore dal 13 ago 1922
L'Istituto è retto da un Consiglio direttivo composto di un rappresentante del Ministero per l'agricoltura, di due rappresentanti del comune di Firenze, della marchesa Adele Alfieri di Sostegno (donatrice del fabbricato dove ha sede l'Istituto), oppure di un suo rappresentante, suoi successori o aventi causa, e di un rappresentante per ciascuno degli Enti che si impegnino a contribuire al mantenimento dell'Istituto stesso con annui contributi continuativi non inferiori a L. 2000.
La direttrice della Scuola è componente di diritto del Consiglio direttivo con le funzioni di segretaria.
Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato.
I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.
I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare, rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-07-02;1023#art-3