Statuto

Art. 7

In vigore dal 28 mag 1922
Ogni lotto dà diritti ad un solo voto. È ammesso farsi rappresentare alle adunanze da un mandatario per mezzo di delegazione scritta sull'avviso di convocazione. Il mandatario può anche essere persona appartenente al Consorzio e non può mai essere incaricato di più di una rappresentanza. Se appartiene al Consorzio, oltre al proprio voto, darà quello del rappresentato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;587#art-s-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo