Statuto
Art. 6
In vigore dal 28 mag 1922
Le assemblee non sono valide se non interviene almeno la metà più uno dei lottisti, in seconda convocazione però qualunque sia il numero degli intervenuti, l'assemblea può validamente deliberare.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti, se i voti sieno pari, prevale il voto del presidente.
È obbligatoria la votazione segreta per la nomina dei membri del Consiglio di amministrazione e dei probiviri, ed in genere più tutti gli affari concernenti persone.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;587#art-s-6