Statuto
Art. 3
In vigore dal 28 mag 1922
L'assemblea generale degli acquirenti rappresenta il Consorzio; si raduna ordinariamente una volta l'anno per l'approvazione del bilancio e per l'elezione delle cariche consorziali e in via straordinaria, sempre che lo esigano gli interessi del Consorzio, a giudizio del Consiglio d'amministrazione ovvero a richiesta motivata di almeno di un terzo dei lottisti.
Potrà anche straordinariamente adunarsi a richiesta del Ministero per l'agricoltura.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;587#art-s-3