Statuto
Art. 4
In vigore dal 28 mag 1922
La convocazione ordinaria è indetta dal Consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario e quella straordinaria su richiesta dei lottisti entro 15 giorni dalla data di presentazione della richiesta stessa.
L'avviso delle convocazioni deve spedirsi sei giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno su cui l'assemblea sarà invitata a deliberare.
La seconda convocazione avrà luogo due ore dopo la prima e potrà per ambedue esser fatto un unico avviso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;587#art-s-4