Statuto
Art. 20
In vigore dal 28 mag 1922
Qualora l'Amministrazione non vi provveda il Ministero per l'agricoltura stanzierà d'ufficio nel bilancio consorziale le somme necessarie all'adempimento di obbligazioni regolarmente assunte e provvederà alla riscossione dei contributi a carico dei consorziati anche a mezzo di esattore speciale. Tutte le spese relative saranno a carico del Consorzio.
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