Statuto

Art. 19

In vigore dal 28 mag 1922
Sono soggetti all'approvazione del Ministero per l'agricoltura che ne esaminerà la legalità: a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi del Consorzio; b) i regolamenti di amministrazione; c) i contratti di mutuo quando non siano stipulati col Ministero di agricoltura; d) le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in caso d'urgenza; e) i progetti dei lavori e i piani di esecuzione dei progetti stessi nonché i capitolati generali e speciali ed i contratti di aggiudicazione dei lavori; f) gli elenchi di contribuenza e le deliberazioni relative al riparto dei contributi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;587#art-s-19

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