Statuto

Art. 22

In vigore dal 28 mag 1922
Il Governo, sentita la Commissione di vigilanza per l'Agro romano, può per decreto Reale sciogliere l'Amministrazione consorziale che, per disordine amministrativo o per negligenza nella esecuzione e manutenzione delle opere, comprometta i fini per i quali fu costituito il Consorzio. L'Amministrazione del Consorzio e la esecuzione dei lavori sono affidati ad un commissario straordinario nominato dal Ministero per l'agricoltura, il quale potrà, su conforme avviso del Ministero stesso, prescindere dal voto dell'assemblea degli interessati nei casi in cui fosse richiesta. La ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria avrà luogo non appena il Ministero ritenga eliminate le ragioni che provocarono lo scioglimento. Le indennità spettanti al commissario straordinario saranno a carico del Consorzio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;587#art-s-22

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