Statuto

Art. 18

In vigore dal 28 mag 1922
I probiviri sono nominati dall'assemblea in numero di cinque di cui tre effettivi e due supplenti. Decideranno inappellabilmente come amichevoli compositori le vertenze fra i singoli lottisti sempre in numero dispari. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza di almeno tre membri.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1922-04-09;587#art-s-18

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