Art. 3
In vigore dal 19 feb 1915
Le disposizioni finora vigenti sull'uso delle reti e degli altri attrezzi da pesca per le acque dolci (eccettuata la «canna» o «lenza» prevista nell' dell'annesso regolamento) cesseranno di avere vigore di mano in mano che verranno pubblicate, nel Foglio degli annunzi giudiziari della Provincia, le dichiarazioni Ministeriali sulle reti e sugli altri attrezzi da pesca permessi e dopo trascorso il termine da tale pubblicazione che sarà fissato nelle dichiarazioni stesse.
Le norme finora vigenti sulla pesca e sul commercio del pesce dei vivai o stabilimenti piscicoli privati resteranno in vigore fino allo spirare di un semestre dalla pubblicazione del presente regolamento, semestre che viene assegnato per la compilazione e pubblicazione dell'elenco ministeriale degli stabilimenti privati e delle private persone indicati nell' dell'annesso regolamento.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 novembre 1914.
VITTORIO EMANUELE.
Salandra - Cavasola - Ciuffelli.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-rd-3