RegolamentoTitolo V

Art. 36

In vigore dal 19 feb 1915
Sulle contravvenzioni commesse da chi non sia stato già condannato per reati di pesca sono ammesse transazioni dinanzi al prefetto, prima che sia pronunziata sentenza definitiva irrevocabile, purchè si paghi la somma che questi stabilirà nei limiti delle pene pecuniarie previste dal presente regolamento in relazione al determinato reato, oltre le spese giudiziali occorse. Le transazioni hanno per effetto di evitare il giudizio o di troncarne il corso. Il prefetto invierà di volta in volta al Ministero d'agricoltura, industria e commercio notizia del provvedimento adottato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1914-11-22;1486#art-r-36

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