Art. 4

In vigore dal 1 mar 1911
Nulla è innovato nelle altre norme per la gestione della scuola stabilite col R. decreto 30 giugno 1907, n. 336. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 2 ottobre 1910. VITTORIO EMANUELE. Raineri. Visto, Il guardasigilli: Fani.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-10-02;509#art-4

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Art. 4 Che specializza la scuola d'arti e mestieri di Bibbiena nello insegnamento teorico e pratico per montatori meccanici elettricisti. — Testo vigente | Portale Normativo