Art. 3

In vigore dal 4 mag 1913
Alle spese per l'impianto dell'officina meccanica e del laboratorio di elettrotecnica, previste in L. 35,400 circa provvede il Ministero d'agricoltura, industria e commercio per L. 17,700, ed il comune di Bibbiena per altrettanta somma da corrispondere in tre rate da iscrivere rispettivamente nei tre bilanci comunali per gli anni 1911, 1912 e 1913.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 6 marzo 1913, n. 305 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "[...] il contributo annuo da corrispondersi dal comune di Bibbiena alla R. scuola per operai montatori meccanici elettricisti di Bibbiena e' fissato, a decorrere dal 1° gennaio 1913, a L. 2600 e in conseguenza il detto Comune e' esonerato dall'obbligo di versare alla scuola la somma di L. 17.700 di cui all'art. 3 del R. decreto 2 ottobre 1910, n. DIX".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-10-02;509#art-3

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