Art. 2

In vigore dal 1 mar 1911
Alle spese annue di mantenimento concorrono: il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con L. 9000; la provincia di Arezzo con L. 1000: il comune di Bibbiena con L. 2000; la Camera di commercio di Arezzo con L. 500; il conservatorio femminile di Sant' Andrea con L. 1000. I locali ove attualmente ha sede la scuola sono di proprietà della stessa, e pertanto il comune di Bibbiena assume soltanto l'obbligo di sopperire alle spese pel mantenimento dei locali stessi, per il riscaldamento, per la illuminazione e per l'acqua potabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-10-02;509#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo