Art. 2
In vigore dal 1 mar 1911
Alle spese annue di mantenimento concorrono:
il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con L. 9000;
la provincia di Arezzo con L. 1000:
il comune di Bibbiena con L. 2000;
la Camera di commercio di Arezzo con L. 500;
il conservatorio femminile di Sant' Andrea con L. 1000.
I locali ove attualmente ha sede la scuola sono di proprietà della stessa, e pertanto il comune di Bibbiena assume soltanto l'obbligo di sopperire alle spese pel mantenimento dei locali stessi, per il riscaldamento, per la illuminazione e per l'acqua potabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-10-02;509#art-2