Art. 1
In vigore dal 1 mar 1911
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge 30 giugno 1907, n. 414 ed il R. decreto 22 marzo 1908, n. 187;
Visto il R. decreto 30 giugno 1907, n. 336, che istituisce in Bibbiena una scuola d'arti e mestieri;
Riconosciuta l'opportunità di specializzare lo Istituto per l'istruzione di montatori elettricisti;
Viste le deliberazioni degli enti; e cioè quella della provincia di Arezzo in data 11 giugno 1910; del comune di Bibbiena in data 18 e 29 luglio 1910, 11 e 20 dicembre 1909 e 22 marzo 1910, della Camera di commercio ed arti di Arezzo in data 11 dicembre 1909; del R.
Conservatorio femminile di Sant'Andrea in Bibbiena in data 7 dicembre 1909;
Ritenuto che la scuola possiede un'adatta sede in locali di sua proprietà;
Visto il parere favorevole del Consiglio superiore dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale in data 15 giugno 1910;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La scuola di arti e mestieri di Bibbiena è specializzata per fornire insegnamenti teorici e pratici, per preparare abili operai montatori meccanici elettricisti. Essa prenderà il nome di Scuola per montatori elettricisti, ed avrà una officina meccanica ed un laboratorio di elettrotecnica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-10-02;509#art-1