Testo unicoCapo II

Art. 10

Art. 17, legge 7 aprile 1881, n. 133.

In vigore dal 11 giu 1910
Il Governo del Re potrà ricevere nelle sue casse i biglietti degli Istituti di emissione, anche quando non avranno più corso legale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo