Testo unico›Capo II
Art. 10
10 / 161Art. 17, legge 7 aprile 1881, n. 133.
In vigore dal 11 giu 1910
Il Governo del Re potrà ricevere nelle sue casse i biglietti degli Istituti di emissione, anche quando non avranno più corso legale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204#art-tu-10