Art. 6
In vigore dal 18 feb 1910
Alle spese di primo impianto del Banco prova, provvedono, per una volta tanto, gli enti sottoindicati, nella misura accanto a ognuno di essi segnata:
Ministero di agricoltura, industria e commercio. L. 4000
Comune di Brescia............... » 1500
Comune di Gardone Val Trompia......... » 500
Camera di commercio di Brescia......... » 1000
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Totale L. 7000
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-01-13;20#art-6