Art. 1
In vigore dal 18 feb 1910
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Riconosciuta l'utilità che può derivare all'industria e al commercio dall'istituzione di un Banco prova per le armi portatili da fuoco nella provincia di Brescia, dove è tanto importante la fabbricazione delle armi medesime;
Visto le deliberazioni prese su tale argomento dal comune di Brescia nelle sedute del 17 giugno 1908 e 7 luglio 1909; dal comune di Gardone Val Trompia in data 15 giugno 1908 e 28 agosto 1909; dalla Camera di commercio di Brescia in data 16 giugno 1908;
Sentita il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
È costituito un Consorzio tra i comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia e la Camera di commercio di Brescia, per l'impianto, e la gestione di un Banco di prova per le armi da fuoco portatili, con sede a Brescia e laboratori in Brescia e in Gardone Val Trompia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1910-01-13;20#art-1