Art. 7

In vigore dal 18 feb 1910
Alle spese per la gestione del Banco si fa fronte con le tasse da riscuotersi dal Banco medesimo, per le prove da esso eseguite sulle armi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-01-13;20#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo