Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 18 feb 1910
Alle spese di primo impianto del Banco prova, provvedono, per una volta tanto, gli enti sottoindicati, nella misura accanto a ognuno di essi segnata: Ministero di agricoltura, industria e commercio. L. 4000 Comune di Brescia............... » 1500 Comune di Gardone Val Trompia......... » 500 Camera di commercio di Brescia......... » 1000 ---- Totale L. 7000
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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-01-13;20#art-6