Statuto
Art. 29
In vigore dal 24 mar 1910
Quando nell'Istituto siano più di due sorelle, per due si paga la intera retta, per le altre la metà. Nessuna riduzione verrà fatta se una o più sorelle godono di posti sussidiati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-29