Statuto
Art. 27
In vigore dal 24 mar 1910
Per la alunna che entri in Convitto, la retta trimestrale deve essere pagata per intero se l'ammissione segue nella prima metà del trimestre; sarà pagato per metà, se ha luogo nella seconda metà del trimestre.
Le rate trimestrali si pagano anticipatamente a decorrere dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio.
Le spese di primo corredo e quelle per la manutenzione e il rinnovamento annuale del corredo stesso si pagano anticipatamente in un'unica rata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-27