Art. 27
Statuto

Art. 27

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In vigore dal 24 mar 1910
Per la alunna che entri in Convitto, la retta trimestrale deve essere pagata per intero se l'ammissione segue nella prima metà del trimestre; sarà pagato per metà, se ha luogo nella seconda metà del trimestre. Le rate trimestrali si pagano anticipatamente a decorrere dal 1° ottobre, 1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio. Le spese di primo corredo e quelle per la manutenzione e il rinnovamento annuale del corredo stesso si pagano anticipatamente in un'unica rata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-27