Statuto
Art. 25
In vigore dal 24 mar 1910
Per le alunne che non abbiano la propria famiglia in Udine, una persona bene accetta al presidente del Consiglio direttivo può rappresentare i genitori o chi ne faccia la veci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-25