Art. 25
Statuto

Art. 25

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In vigore dal 24 mar 1910
Per le alunne che non abbiano la propria famiglia in Udine, una persona bene accetta al presidente del Consiglio direttivo può rappresentare i genitori o chi ne faccia la veci.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-25