Statuto
Art. 25
25 / 31In vigore dal 24 mar 1910
Per le alunne che non abbiano la propria famiglia in Udine, una persona bene accetta al presidente del Consiglio direttivo può rappresentare i genitori o chi ne faccia la veci.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-25