Art. 29
Statuto

Art. 29

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In vigore dal 24 mar 1910
Quando nell'Istituto siano più di due sorelle, per due si paga la intera retta, per le altre la metà. Nessuna riduzione verrà fatta se una o più sorelle godono di posti sussidiati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-11-05;535#art-s-29