Testo unico
Art. 18 AbrogatoEsenzione dalla tassa per gli spiriti adulterati ad uso industriale. (Art. 1 legge 22 marzo 1903, n. 152; art. 7 legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 1 legge 11 luglio 1909, n. 443).
In vigore dal 16 dic 2010 Copia link Testo vigente Testo annotatoTesto unico- art. 18 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Storico versioni· 5 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704#art-tu-18
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 06/03/1920 al 15/12/2010 · D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212: ha disposto con l'art. 1, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 18/09/1915 al 05/03/1920 · L. 17 aprile 1925, n. 473: , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 in G.U. 05/05/1925, n. 104, ha disposto con l'art. 3, comma 1 la modifica dell'art. 18, comma 1 del Testo Unico. dal 01/01/1914 al 17/09/1915 · 015U1373: ha disposto con l'art. 3, comma 1 dell'allegato D la modifica dell'art. 18 del Testo Unico. dal 03/12/1910 al 31/12/1913 · 013U1392: ha disposto con l'art. 4, comma 1 la modifica dell'art. 18, comma 2 del Testo Unico. dal 27/11/1909 al 02/12/1910 · L. 23 giugno 1912, n. 643: , convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1912, n. 643 in G.U. 03/07/1912, n. 156, ha disposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dell'art. 18, comma 2 del Testo unico. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360