Testo unico
Art. 13 AbrogatoRestituzione od abbuono di tassa pei vini tipici e pei liquori che si esportano. (Art. 13 legge 30 gennaio 1896, n. 26; art. 5 legge 3 luglio 1904, n. 329; art. 4 legge 29 giugno 1905, n. 308; art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).
In vigore dal 16 dic 2010 Copia link Testo vigente Testo annotatoTesto unico- art. 13 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Storico versioni· 6 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704#art-tu-13
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 24/11/1921 al 15/12/2010 · D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212: ha disposto con l'art. 1, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 21/07/1918 al 23/11/1921 · 021U1592: ha disposto con l'art. 1, comma 1 dell'allegato L la modifica dell'art. 13, penultimo comma del Testo Unico. dal 02/10/1915 al 20/07/1918 · D.L. 15 settembre 1915, n. 1373: , nel modificare l'art. 2 dell'allegato D del Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373 in G.U. 17/09/1915, n. 231, ha conseguentemente disposto con l'articolo unico, comma 1 la modifica dell'art. 13 del Testo Unico. dal 01/07/1913 al 01/10/1915 · 015U1373: ha disposto con l'art. 2, comma 1 dell'allegato D la modifica dell'art. 13 del Testo Unico. dal 03/12/1910 al 30/06/1913 · 013U0572: ha disposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dei commi 2, 3 e 7 dell'art. 13 del Testo Unico. dal 27/11/1909 al 02/12/1910 · L. 23 giugno 1912, n. 643: , convertito senza modificazioni dalla L. 23 giugno 1912, n. 643 in G.U. 03/07/1912, n. 156, ha disposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dell'art. 13, commi 1, 5, 7 e 8 e la soppressione del comma 6 dell'art. 13 del Testo unico. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360