Testo unico

Art. 8

Abrogato

Magazzini dei rettificatori, dei commercianti all'ingrosso, degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta. (Art. 8 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 3, ultimo comma, legge 30 giugno 1905, n. 308).

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704#art-tu-8

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