Testo unico
Art. 14 AbrogatoAbbuoni per le esportazioni di spiriti aggiunti ai vini, ai mosti od alle frutta, od in natura. (Art. 14, ultimo comma, legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).
In vigore dal 16 dic 2010 Copia link Testo vigente Testo annotatoTesto unico- art. 14 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Storico versioni· 5 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704#art-tu-14
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 24/11/1921 al 15/12/2010 · D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212: ha disposto con l'art. 1, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 21/07/1918 al 23/11/1921 · 021U1592: ha disposto con l'art. 1, comma 1 dell'allegato L la modifica dell'art. 14, commi 1 e 2 del Testo Unico. dal 02/10/1915 al 20/07/1918 · D.L. 15 settembre 1915, n. 1373: , nel modificare l'art. 2 dell'allegato D del Regio D.L. 15 settembre 1915, n. 1373 in G.U. 17/09/1915, n. 231, ha conseguentemente disposto con l'articolo unico, comma 1 la modifica dell'art. 14 del Testo Unico. dal 01/07/1913 al 01/10/1915 · 015U1373: ha disposto con l'art. 2, comma 1 dell'allegato D la modifica dell'art. 14 del Testo Unico. dal 27/11/1909 al 30/06/1913 · 013U0572: ha disposto con l'art. 1, comma 1 la modifica dell'art. 14, commi 1 e 2 e l'introduzione di un nuovo comma dopo il secondo all'art. 14 del Testo Unico. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360