Art. 14 · Abbuoni per le esportazioni di spiriti aggiunti ai vini, ai mosti od alle frutta, od in natura. (Art. 14, ultimo comma, legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).
Testo unico

Art. 14

Abrogato14 / 45

Abbuoni per le esportazioni di spiriti aggiunti ai vini, ai mosti od alle frutta, od in natura. (Art. 14, ultimo comma, legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).

In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704#art-tu-14