Testo unico
Art. 14
Abrogato14 / 45Abbuoni per le esportazioni di spiriti aggiunti ai vini, ai mosti od alle frutta, od in natura. (Art. 14, ultimo comma, legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 4 legge 11 luglio 1909, n. 443).
In vigore dal 16 dic 2010
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704#art-tu-14