Testo unico-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Testo unicoArt. 20 AbrogatoCondizioni per l'adulterazione degli spiriti. (Art. 4 legge 22 marzo 1903, n. 152).In vigore dal 16 dic 2010Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoTesto unico-art. 20 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212Storico versioni· 4 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1909-09-16;704#art-tu-20